Contrastare l’usura attraverso il Fondo di solidarietà

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connect-20333__180Quanti di voi conoscono l’esistenza del Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura (art. 14)? Probabilmente non in tanti. È un Fondo istituito presso l’ufficio del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura del Ministero dell’Interno, al quale da alcuni anni può avere accesso anche chi è usurato dalle banche.

Il Fondo di solidarietà offre agli operatori economici, ai commercianti, agli artigiani, ai liberi professionisti che hanno denunciato gli usurai, l’occasione di reinserirsi nell’economia legale. Il Fondo eroga un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni, il cui importo è commisurato agli interessi usurari effettivamente pagati e, in casi di particolare gravità, può tenere conto anche di ulteriori danni subiti.

Possono usufruire del Fondo coloro i quali dichiarano di essere vittime di usura e risultano parti offese nel procedimento penale. L’obiettivo è sostenere finanziariamente le vittime dell’usura e spronarle a collaborare con la magistratura, denunciando l’usuraio.

document-428334_640La domanda di concessione del mutuo deve essere presentata al Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura, tramite la Prefettura della provincia, dove è avvenuto il reato, entro 180 giorni dalla data della denuncia dell’usurato. Deve essere corredata da un piano di investimento per il reinserimento dell’usurato nell’economia legale e di un piano di restituzione dell’importo del mutuo. Le domande devono essere presentate o inviate con plico raccomandato con avviso di ricevimento.

La concessione del mutuo è deliberata dal Commissario Straordinario del Governoper il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In caso di documentata necessità, può essere concessa alla vittima dell’usura un’ anticipazione, fino al 50% dell’importo erogabile del mutuo.

da Disinformazione bancaria